Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore
 della giunta  regionale,  autorizzato  mediante  deliberazione  della
 giunta  medesima  n. 2333 del 27 aprile 1995, rappresentata e difesa,
 per mandato a margine del  presente  atto,  dall'avv.  Romano  Morra,
 elettivamente   domiciliato   in  Roma  presso  lo  studio  dell'avv.
 Vitaliano Lorenzoni in via Alessandria n. 130, contro  la  Presidenza
 del  Consiglio  dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
 in carica, per regolamento di competenza, in relazione alla  notifica
 da parte del Commissariato del Governo nella regione Veneto, con atto
 prot.  n.  2042/20820  in  data  11  aprile 1995 (All. 1), del rinvio
 disposto dal Governo della Repubblica a  nuovo  esame  del  consiglio
 regionale  della  legge  regionale "Piano socio-sanitario 1995-1997".
 Giusta provvedimento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  n.
 200/2072/VE 50.18.4. - Dipartimento affari regionali.
                               FA T T O
    L'11  aprile  1995  tramite il commissario di Governo, con atto n.
 2042/20820, e' stato reso noto il rinvio del disegno di  legge  della
 regione  Veneto  8  marzo  1995  "Piano socio sanitario" disposto dal
 Governo della Repubblica con il provvedimento n. 200/2072/VE  50.18.4
 che  cosi'  recita: "Riferimento nota n. 1502/20820 del 13 marzo 1995
 relativa legge regionale recante: 'Piano socio sanitario  1995-1997',
 Governo  habet  rilevato  che  essendo intervenuta approvazione legge
 stessa in suo complesso in data 9 marzo  1995  et  quindi  45  giorno
 antecedente  at  elezioni  nuovo  Consiglio regionale, che avverranno
 giorno 23 aprile 1995 .. omissis .. in violazione  principio  art.  3
 legge  17  febbraio  1968  n. 108 .. omissis .. Per su esposto motivo
 Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale".
    La  regione  propone  il  presente  ricorso  per  regolamento   di
 competenza perche' ritiene la suddetta decisione governativa invasiva
 delle proprie attribuzioni in materia.
                             D I R I T T O
   L'ortodossia procedimentale.
    1. - L'art. 3 della legge n. 108/1968 intitolato "Durata in carica
 dei  consigli  regionali  e  convocazione  dei  comizi  per  la  loro
 rinnovazione", ai commi uno e due cosi' recita: I Consigli  Regionali
 si  rinnovano  ogni cinque anni salvo il disposto del secondo comma e
 seguenti. I consigli regionali (n.d.r.) esercitano le  loro  funzioni
 fino  al  46  giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro
 rinnovazione .. omissis ..
    Al  comma  3  e'  previsto  che il quinquennio decorre per ciascun
 Consiglio dalla data della elezione.
    Giovedi' 9 marzo 1995 ad ore 0,27 e' avvenuta la  votazione  della
 legge  in  questione  nel  suo  complesso (All. 2 - verbale di seduta
 pubblica  del  Consiglio  Regionale  Veneto).  Orbene  il  46  giorno
 dell'art.  3, comma secondo, della legge n. 108/1968 e' ultimato alle
 ore  00.00  dell'8  marzo  1995  e  27  minuti  primi  costituiscono,
 incontrovertibilmente, l'inizio del 45 giorno.
    Peraltro  e' altrettanto incontrovertibile che il disegno di legge
 de  quo  e'  stato  approvato  articolo  per  articolo  (31  per   la
 precisione) da 45 presenti su 60, con votanti a favore 31 ed astenuti
 14. Tra questi non risulta il consigliere che ha rilevato con esposto
 il  debordo di 27 minuti, per cui egli ha votato a favore di ciascuno
 dei 31 articoli  formanti  il  disegno  di  legge  (si  e'  viceversa
 manifestato contrario alla legge nel suo complesso (Sic|).
    Ora,  al  di la' di un prospettica di merito che poco attiene alle
 valutazioni dell'ecc.ma Corte delle leggi, merita evidenziare:
       a) l'iter procedimentale della legge in contesto  ha  avuto  un
 amplissimo,  per  non  dire  totale, assenso da parte dei Consiglieri
 Regionali Veneti. Lo rileva anche  la  stessa  relazione  alla  legge
 (All. 3), a pag. 3 ove si riportano gli esiti di esame da parte della
 commissione  consiliare, che significa i pareri favorevoli dei gruppi
 politici  participanti  alla  discussione,  e  le  riserve  di  altri
 consiglieri, da esprimere in aula.
    Con cio' si vuole porre all'attenzione che il disegno di legge sul
 Piano  Socio  Sanitario, costituisce il coronamento di un impegno nel
 settore,  quale  "contributo  originale  della  Regione  Veneto"   al
 processo  di  trasformazione  del  Servizio  sanitario nazionale, che
 assegna un modo decisivo alle Regioni (pag. 1 e 3 della relazione  al
 disegno  di  legge  de quo), di rispondere alle crescenti aspettative
 sociali per un servizio socio sanitario sempre piu' qualificato (All.
 3 gia' citato).
    Non e' stato dunque un blitz di una o alcune forze  politiche  per
 approvare,  in  zona  recupero,  una  legge qualsiasi, ma un percorso
 normativamente   ineccepibile,   rispettoso   delle    volonta'    di
 associazioni, enti e Consiglieri regionali.
    2.  -  Il  Governo  ha  soprasseduto  ai  fondamentali principi di
 valenza di pubblico rilievo della salute, diritto inviolabile di ogni
 cittadino, ed ha assunto, per  la  prima  volta  nella  storia  delle
 istituzioni  regionali almeno a quanto e' dato conoscere, il criterio
 del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968,  rinviando  il
 disegno di legge esclusivamente perche' lo stesso e' stato votato nel
 suo  complesso  27  minuti  primi ricadenti nel 45 giorno del periodo
 cosidetto bianco.
    3. - Si afferma che nel soggetto caso il Governo ha  irritualmente
 disposto  il  rinvio  generando  un  conflitto  di attribuzione, tale
 circostanza si appalesa convincente e fondata, dalla delineazione dei
 seguenti
                             P R O F I L I
   A) Insussistenza di violazione di norma costituzionale.
    La competenza del Governo a prospettare il  rinvio  di  una  legge
 regionale   e'   configurabile,   ai   sensi   dell'art.   127  della
 Costituzione, allorche' il consiglio regionale abbia,  nell'esercizio
 della    propria   prerogativa   legislativa,   violata   una   norma
 costituzionale, che nel caso non si riscontra. La regione Veneto  non
 ha   violato  alcun  principio  costituzionale  e  neppure  interessi
 nazionali o di altre regioni. A riprova  di  cio'  il  fatto  che  il
 Governo  ha  indicato  come motivo di rinvio la sola violazione della
 norma di cui all'art. 3 della legge n. 108/1968 e non di altra  norma
 di  rilievo costituzionale. Il Governo e' si facoltizzato ad agire in
 difesa della competenza statale, ma nel caso di  specie  con  propria
 lettera  15  marzo  1995  n.  200/261/1.4.5.0.  avente  per  oggetto:
 "Cessazione  delle  funzioni  dei  Consigli  Regionali  per   rinnovo
 elettorale",  (All.  4)  afferma  solo  che  l'art.  3 della legge n.
 108/1968 non consente interpretazioni, secondo le quali il  Consiglio
 regionale possa, in via generale, continuare ad esercitare le proprie
 funzioni  oltre  il  richiamato  termine del 46 giorno antecedente la
 data delle elezioni.  E'  la  stessa  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  che  afferma:  la  regola  della  cessazione delle funzioni
 appare  suscettibile  di  deroga  nei  casi  particolari  in  cui  il
 Consiglio   Regionale   sia   chiamato   a   rispondere   a  scadenze
 indilazionabili, come  per  esempio  gli  adempimenti  tassativamente
 imposti  da norme costituzionali: designazione dei rappresentanti per
 la nomina a Presidente della Repubblica, art. 83  della  Costituzione
 (All. 5).
    Ne  deriva  la  non  tassativita'  delle  deroghe  ipotizzabili  e
 certamente non quella  della  fattispecie  in  contesto:  il  diritto
 primario  della  salute  non  risulta  riconducibile  ad  una ipotesi
 dilazionabile, ne' tanto meno l'aver compiuto l'iter del  disegno  di
 legge a 27 minuti dalla mezzanotte del 46 giorno utile.
    B) Il principio della ragionevolezza degli atti.
    Costituisce un limite alla discrezionalita' del legislatore (sent.
 104  del  1968  n.  144  del 1974 e n. 200 del 1972) ed e' invocabile
 analogicamente nel soggetto caso allorche' il  Governo,  mediante  un
 acritico  tecnicismo  formale,  ha  ritenuto  d'applicare  con rigore
 letterale l'art. 3, comma secondo della legge n. 108/1968.
    Invero, la misura "edittale", che il Governo  ha  attribuito  alla
 fattispecie  sopra descritta, si presenta quale "mero" riflesso della
 discrezionale valutazione della potesta' governativa, senza  che  sia
 stato tenuto in conto il limite di ragionevolezza, il relazione alla:
 significativita'  dell'oggetto  del  disegno  di  legge:  la sanita';
 conclusivita' dell'iter normativo che, limitatamente al voto nel  suo
 complesso dei 31 articoli, singulatim approvati a maggioranza e senza
 voti  contrari  ha  temporalmente  utilizzato 27 minuti del 45 giorno
 antecedente le elezioni.
     C) "Prosecutio" temporis.
    In connessione al principio di ragionevolezza si pone la  tematica
 della continuita' dei consigli regionali nell'arco quinquennale della
 loro prevista durata.
    Con   sentenza   19   dicembre   1991  n.  468  dell'ecc.ma  Corte
 costituzionale, e' stato sostenuto che  i  consigli  regionali,  fino
 alla  scadenza  del  quinquennio,  non  cessino  senz'altro, ma siano
 provvisti di "poteri attenuati confacenti  alla  loro  situazione  di
 organi  in scadenza" analogamente alle Camere in regime prorogatorio:
 sicche' i  consigli  stessi  si  ritrovano  sul  medesimo  piano  dei
 corrispondenti  organi comunali e provinciali che la legge 142 de quo
 ha ora dotato - nella fase di rinnovo elettorale - della potesta'  di
 deliberare atti urgenti ed improrogabili.
    I  consigli  regionali sono cioe' posti in condizione, nell'ambito
 del pur accennato affievolimento, di funzionare continuativamente.
    Ebbene, la circostanza  in  contesto  induce,  ragionevolmente,  a
 ritenere  che  l'utilizzo di 27 minuti del 45 giorno antecedente alle
 operazioni  di  rinnovo  elettorale,   sono   un   lasso   di   tempo
 "continutivo"  e  di  completamento  dell'esercizio di un prerogativa
 consiliare che costituisce una abnorme violazione dell'art.  3  della
 legge  n.  108  del  1968,  cosi'  come apoditticamente il Governo ha
 statuito, atteso che: la natura  della  normativa  in  votazione,  il
 procedimento   pregresso   ed  in  itinere  osservato  dall'Assemblea
 legislativa regionale, gli esiti adesivi all'adozione della normativa
 progettata, costituiscono presupposti di  convincente  ragionevolezza
 tali  da  far  considerare  operante l'esercizio di continuita' della
 prerogativa legislativa regionale anche nei 27 minuti  ricadenti  nel
 45  giorno  precedente  le  operazione  di  voto  per  il rinnovo dei
 Consigli Regionali.