Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta medesima n. 2333 del 27 aprile 1995, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Romano Morra, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Vitaliano Lorenzoni in via Alessandria n. 130, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza, in relazione alla notifica da parte del Commissariato del Governo nella regione Veneto, con atto prot. n. 2042/20820 in data 11 aprile 1995 (All. 1), del rinvio disposto dal Governo della Repubblica a nuovo esame del consiglio regionale della legge regionale "Piano socio-sanitario 1995-1997". Giusta provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/2072/VE 50.18.4. - Dipartimento affari regionali. FA T T O L'11 aprile 1995 tramite il commissario di Governo, con atto n. 2042/20820, e' stato reso noto il rinvio del disegno di legge della regione Veneto 8 marzo 1995 "Piano socio sanitario" disposto dal Governo della Repubblica con il provvedimento n. 200/2072/VE 50.18.4 che cosi' recita: "Riferimento nota n. 1502/20820 del 13 marzo 1995 relativa legge regionale recante: 'Piano socio sanitario 1995-1997', Governo habet rilevato che essendo intervenuta approvazione legge stessa in suo complesso in data 9 marzo 1995 et quindi 45 giorno antecedente at elezioni nuovo Consiglio regionale, che avverranno giorno 23 aprile 1995 .. omissis .. in violazione principio art. 3 legge 17 febbraio 1968 n. 108 .. omissis .. Per su esposto motivo Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale". La regione propone il presente ricorso per regolamento di competenza perche' ritiene la suddetta decisione governativa invasiva delle proprie attribuzioni in materia. D I R I T T O L'ortodossia procedimentale. 1. - L'art. 3 della legge n. 108/1968 intitolato "Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione", ai commi uno e due cosi' recita: I Consigli Regionali si rinnovano ogni cinque anni salvo il disposto del secondo comma e seguenti. I consigli regionali (n.d.r.) esercitano le loro funzioni fino al 46 giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione .. omissis .. Al comma 3 e' previsto che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. Giovedi' 9 marzo 1995 ad ore 0,27 e' avvenuta la votazione della legge in questione nel suo complesso (All. 2 - verbale di seduta pubblica del Consiglio Regionale Veneto). Orbene il 46 giorno dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 108/1968 e' ultimato alle ore 00.00 dell'8 marzo 1995 e 27 minuti primi costituiscono, incontrovertibilmente, l'inizio del 45 giorno. Peraltro e' altrettanto incontrovertibile che il disegno di legge de quo e' stato approvato articolo per articolo (31 per la precisione) da 45 presenti su 60, con votanti a favore 31 ed astenuti 14. Tra questi non risulta il consigliere che ha rilevato con esposto il debordo di 27 minuti, per cui egli ha votato a favore di ciascuno dei 31 articoli formanti il disegno di legge (si e' viceversa manifestato contrario alla legge nel suo complesso (Sic|). Ora, al di la' di un prospettica di merito che poco attiene alle valutazioni dell'ecc.ma Corte delle leggi, merita evidenziare: a) l'iter procedimentale della legge in contesto ha avuto un amplissimo, per non dire totale, assenso da parte dei Consiglieri Regionali Veneti. Lo rileva anche la stessa relazione alla legge (All. 3), a pag. 3 ove si riportano gli esiti di esame da parte della commissione consiliare, che significa i pareri favorevoli dei gruppi politici participanti alla discussione, e le riserve di altri consiglieri, da esprimere in aula. Con cio' si vuole porre all'attenzione che il disegno di legge sul Piano Socio Sanitario, costituisce il coronamento di un impegno nel settore, quale "contributo originale della Regione Veneto" al processo di trasformazione del Servizio sanitario nazionale, che assegna un modo decisivo alle Regioni (pag. 1 e 3 della relazione al disegno di legge de quo), di rispondere alle crescenti aspettative sociali per un servizio socio sanitario sempre piu' qualificato (All. 3 gia' citato). Non e' stato dunque un blitz di una o alcune forze politiche per approvare, in zona recupero, una legge qualsiasi, ma un percorso normativamente ineccepibile, rispettoso delle volonta' di associazioni, enti e Consiglieri regionali. 2. - Il Governo ha soprasseduto ai fondamentali principi di valenza di pubblico rilievo della salute, diritto inviolabile di ogni cittadino, ed ha assunto, per la prima volta nella storia delle istituzioni regionali almeno a quanto e' dato conoscere, il criterio del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968, rinviando il disegno di legge esclusivamente perche' lo stesso e' stato votato nel suo complesso 27 minuti primi ricadenti nel 45 giorno del periodo cosidetto bianco. 3. - Si afferma che nel soggetto caso il Governo ha irritualmente disposto il rinvio generando un conflitto di attribuzione, tale circostanza si appalesa convincente e fondata, dalla delineazione dei seguenti P R O F I L I A) Insussistenza di violazione di norma costituzionale. La competenza del Governo a prospettare il rinvio di una legge regionale e' configurabile, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, allorche' il consiglio regionale abbia, nell'esercizio della propria prerogativa legislativa, violata una norma costituzionale, che nel caso non si riscontra. La regione Veneto non ha violato alcun principio costituzionale e neppure interessi nazionali o di altre regioni. A riprova di cio' il fatto che il Governo ha indicato come motivo di rinvio la sola violazione della norma di cui all'art. 3 della legge n. 108/1968 e non di altra norma di rilievo costituzionale. Il Governo e' si facoltizzato ad agire in difesa della competenza statale, ma nel caso di specie con propria lettera 15 marzo 1995 n. 200/261/1.4.5.0. avente per oggetto: "Cessazione delle funzioni dei Consigli Regionali per rinnovo elettorale", (All. 4) afferma solo che l'art. 3 della legge n. 108/1968 non consente interpretazioni, secondo le quali il Consiglio regionale possa, in via generale, continuare ad esercitare le proprie funzioni oltre il richiamato termine del 46 giorno antecedente la data delle elezioni. E' la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che afferma: la regola della cessazione delle funzioni appare suscettibile di deroga nei casi particolari in cui il Consiglio Regionale sia chiamato a rispondere a scadenze indilazionabili, come per esempio gli adempimenti tassativamente imposti da norme costituzionali: designazione dei rappresentanti per la nomina a Presidente della Repubblica, art. 83 della Costituzione (All. 5). Ne deriva la non tassativita' delle deroghe ipotizzabili e certamente non quella della fattispecie in contesto: il diritto primario della salute non risulta riconducibile ad una ipotesi dilazionabile, ne' tanto meno l'aver compiuto l'iter del disegno di legge a 27 minuti dalla mezzanotte del 46 giorno utile. B) Il principio della ragionevolezza degli atti. Costituisce un limite alla discrezionalita' del legislatore (sent. 104 del 1968 n. 144 del 1974 e n. 200 del 1972) ed e' invocabile analogicamente nel soggetto caso allorche' il Governo, mediante un acritico tecnicismo formale, ha ritenuto d'applicare con rigore letterale l'art. 3, comma secondo della legge n. 108/1968. Invero, la misura "edittale", che il Governo ha attribuito alla fattispecie sopra descritta, si presenta quale "mero" riflesso della discrezionale valutazione della potesta' governativa, senza che sia stato tenuto in conto il limite di ragionevolezza, il relazione alla: significativita' dell'oggetto del disegno di legge: la sanita'; conclusivita' dell'iter normativo che, limitatamente al voto nel suo complesso dei 31 articoli, singulatim approvati a maggioranza e senza voti contrari ha temporalmente utilizzato 27 minuti del 45 giorno antecedente le elezioni. C) "Prosecutio" temporis. In connessione al principio di ragionevolezza si pone la tematica della continuita' dei consigli regionali nell'arco quinquennale della loro prevista durata. Con sentenza 19 dicembre 1991 n. 468 dell'ecc.ma Corte costituzionale, e' stato sostenuto che i consigli regionali, fino alla scadenza del quinquennio, non cessino senz'altro, ma siano provvisti di "poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" analogamente alle Camere in regime prorogatorio: sicche' i consigli stessi si ritrovano sul medesimo piano dei corrispondenti organi comunali e provinciali che la legge 142 de quo ha ora dotato - nella fase di rinnovo elettorale - della potesta' di deliberare atti urgenti ed improrogabili. I consigli regionali sono cioe' posti in condizione, nell'ambito del pur accennato affievolimento, di funzionare continuativamente. Ebbene, la circostanza in contesto induce, ragionevolmente, a ritenere che l'utilizzo di 27 minuti del 45 giorno antecedente alle operazioni di rinnovo elettorale, sono un lasso di tempo "continutivo" e di completamento dell'esercizio di un prerogativa consiliare che costituisce una abnorme violazione dell'art. 3 della legge n. 108 del 1968, cosi' come apoditticamente il Governo ha statuito, atteso che: la natura della normativa in votazione, il procedimento pregresso ed in itinere osservato dall'Assemblea legislativa regionale, gli esiti adesivi all'adozione della normativa progettata, costituiscono presupposti di convincente ragionevolezza tali da far considerare operante l'esercizio di continuita' della prerogativa legislativa regionale anche nei 27 minuti ricadenti nel 45 giorno precedente le operazione di voto per il rinnovo dei Consigli Regionali.